Il superbonus previsto dal decreto rilancio del 19/05/2020 non è per tutti gli immobili e soprattutto non è per tutti i contribuenti. Potrà essere utilizzato dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021 con rimborso delle spese in 5 rate annuali.

Sostanzialmente per i serramenti cambia poco perchè sarà praticamente impossibile far rientrare questa spesa tra le detrazioni ammesse al 110%.

Ci sono infatti molte restrizioni che impediscono l’accesso a questa detrazione, scopriamo nel dettaglio insieme di che cosa si tratta.

Chi può usufruirne e chi no ?

  • Il condominio, tutte le parti comuni senza esclusione delle seconde case. Sono invece esclusi coloro che esercitano arti e professioni a meno che l’unità non sia ubicata in un condominio (studi professionali o negozi). I lavori vanno decisi in assemblea a maggioranza qualificata, se in un condominio ci sono alcuni studi e negozi a piano strada i proprietari non daranno mai il benestare ai lavori se non possono ricevere l’agevolazione.
  • Case unifamiliari destinate ad abitazione principale.
  • Case bifamiliari con due unità immobiliari distinte. Hanno diritto al bonus perchè formano un condominio, quindi i titolari ad esempio possono decidere di coibentare l’edificio anche se per uno o per entrambi i proprietari non si tratta di abitazione principale.

Quali lavori sono ammessi ?

  • Coibentazione termica dell’edificio (tetto massimo di spesa 60 mila euro per unità immobiliare)
  • Installazione di impianti di riscaldamento raffrescamento di alto rendimento (tetto massimo di spesa 30 mila euro per unità immobiliare)
  • Installazione di caldaie o pompe di calore ad alto rendimento (tetto massimo di spesa 30 mila euro per unità immobiliare)

 

Quali lavori accessori sono ammessi ? (Se effettuati insieme ai lavori appartenenti alle tre categorie precedentemente elencate)

  • Sostituzione degli infissi
  • Installazione pannelli fotovoltaici
  • Installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche

Quali caratteristiche deve avere l’intervento ?

Le spese sono comulabili ma i lavori devono apportare un miglioramento di due classi energetiche oppure il rendimento energetico di una classe se è il massimo possibile (da dimostrare tramite APE).