Come sappiamo l’iva è un’imposta sul valore aggiunto che si calcola ad ogni fase della produzione, sullo scambio di beni, e servizi. In particolare nel nostro settore i serramenti sono considerati beni significativi, essendo stati individuati e regolamentati dal Ministero delle Finanze con il decreto 29 il 29 Dicembre 1999, e sono soggetti ad una specifica ripartizione dell’iva.
Cosa sono i beni significativi ?
I beni significativi ai quali fa riferimento il decreto 29, sono tutti quei beni che costituiscono una parte significativa nel valore delle forniture per interventi di recupero del patrimonio edilizio di fabbricati a prevalente destinazione abitativa:
- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno;
- impianti di sicurezza.
Come viene calcolata l’iva suoi beni significativi?
L’aliquota ridotta 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. (circolare ministeriale n. 71/E, citata, paragrafo 4)
Esempio:
Costo totale dell’intervento: 1250
Valore del bene: 1000
Valore della manodopera: 250 → iva 10%
1000 – 250 = 750 → iva 21%
Cosa deve comparire in fattura?
Nella fattura, emessa ai sensi dell’articolo 21 DPR 633/72 (o, se non obbligatoria, nella ricevuta fiscale o nello scontrino), deve essere distintamente indicato:
- il valore complessivo della prestazione (comprensivo del valore dei beni significativi);
- il valore dei beni significativi, con indicazione della parte di questi assoggettata ad aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota ordinaria del 21%.
Oltre che ai beni significativi, l’iva al 10% non può essere applicata nei seguenti casi:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
L’iva al 10% può essere utilizzata nei seguenti casi:
- Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
- Acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere C e D, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 380/2001.
Come abbiamo cercato di spiegare nel miglio modo possibile, nel nostro settore i serramenti sono considerati beni significativi e come tali sono soggetti ad uno scorporo dell’Iva sia al 10% per la manodopera, e al 21% per il valore del bene.